Come fare per


CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE
INFORMAZIONI GENERALI

Il certificato del casellario giudiziale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa.
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato generale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)

Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche,assicurazioni,sportelli postali etc…) purché questi vi acconsentano.

A CHI RIVOLGERSI

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A Frosinone l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale - piano terra.

Ufficio Casellario Giudiziale

Piano: terra

Telefono: 0775/360456

Email: casellario.procura.frosinone@giustizia.it

           casellario.procura.frosinone@giustiziacert.it

Responsabile:

• MARINELLI Alberto (Funzionario Giudiziario)

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 Sabato chiuso.
E’ possibile avere informazioni contattando i numeri indicati in orario di ufficio 8,30 – 13.00 o scrivendo all’indirizzo: casellario.procura.frosinone@giustizia.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

Per il certificato generale:

  • 1 marca da bollo da 16,00 euro;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da 7,74 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato entro 1 giorno dalla richiesta;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da 3,87 euro se il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi.

Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO
  • Certificato urgente:

-per il rilascio in giornata la richiesta va presentata entro le ore 11.00 dello stesso giorno con ritiro entro le ore 12.00, altrimenti verrà rilasciato il giorno seguente.

  • Certificato non urgente:

-rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta

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