LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E L’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Presso ogni Tribunale è istituita una Procura della Repubblica, la cui competenza per territorio coincide con il circondario del Tribunale. La Procura della Repubblica svolge, in via generale, le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni. In particolare le attribuzioni generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:
- Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
- Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
- Repressione dei reati
- Esecuzione dei giudicati in materia penale
SORVEGLIANZA SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E SULLA PRONTA E REGOLARE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Nell’ambito dell'ordinamento dello Stato il Pubblico Ministero (PM) ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque. Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. Questa finalità è perseguita con diversi strumenti processuali e anche al di fuori dell'ambito della giurisdizione e del processo in senso stretto: il Pubblico Ministero è infatti chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria, come, ad esempio, in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del Pubblico Ministero, il quale è poi direttamente competente anche ad adottare taluni provvedimenti.
TUTELA DEI DIRITTI DELLO STATO, DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI INCAPACI
Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma del codice di procedura civile, c.p.c.). Particolarmente importante è la possibilità, per il PM, di promuovere i giudizi di interdizione ed inabilitazione, nonché per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi. Il Pubblico Ministero esercita, altresì, la vigilanza sul servizio di stato civile. Il Pubblico Ministero ha anche competenze in materia societaria e fallimentare e può, in particolare, richiedere il fallimento delle imprese per cui ne ravvisi i presupposti.
REPRESSIONE DEI REATI
La funzione tipica che maggiormente impegna gli uffici della Procura della Repubblica ed assume notorietà all’esterno è senz'altro quella di repressione dei reati, e cioè degli illeciti che, secondo il nostro ordinamento, hanno un maggiore disvalore, tanto da essere sanzionati con sanzioni di carattere penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda). Il Pubblico Ministero riceve o acquisisce d’iniziativa (art. 330 del codice di procedura penale, c.p.p.) le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della Procura che è stato commesso un fatto punito dalla legge come reato. A seguito della ricezione di tale notizia il PM svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo. Al termine delle indagini preliminari il PM, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione del procedimento. Il Pubblico Ministero esercita poi le funzioni requirenti (cioè sostiene l’accusa) davanti al giudice (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Assise) e può eventualmente impugnare la decisione emessa a conclusione del processo. In secondo grado le funzioni del Pubblico Ministero vengono svolte dalla Procura Generale presso la Corte di Appello e in Cassazione dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
ESECUZIONE DEI GIUDICATI
Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi. Cura altresì le procedure finalizzate alla demolizione delle opere abusive accertate con a sentenza penale irrevocabile.