Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in italiano postilla). Questa è una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
Per gli atti (pubblici o privati) redatti in Italia, da far valere all’estero davanti a un’autorità straniera è prevista la legalizzazione, che consiste nell’attestazione ufficiale dell’autenticità della firma e della qualità della persona che l’ha apposta. Tra i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 (vedi sito della Convenzione dell’Aja hcch.net ) e per gli atti da far valere nel territorio degli stati contraenti, l’adempimento richiesto è l’apostille.
Chi può richiederlo: L’interessato.
Chi lo rilascia: La Segreteria Amministrativa della Procura della Repubblica, per atti sottoscritti da notai, pubblici impiegati del Tribunale e della Procura, oppure dell’Archivio di Stato e direttori di carcere; negli altri casi ci si deve rivolgere alla Prefettura.
Come si richiede: L’atto da legalizzare o apostillare deve essere depositato nella Segreteria presso i locali del Casellario Giudiziale con tutti gli allegati.
Costo e Tempi di Rilascio: Non sono previsti costi. Il rilascio avviene dal 3° giorno lavorativo successivo alla consegna. |