INFORMAZIONI | In ottemperanza al disposto di cui all’art. 90 bis c.p.p. si informa la persona offesa dal reato che:
- La persona offesa può presentare denuncia oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (concretamente recandosi o indirizzando l’atto alla Procura della Repubblica o alle varie sedi delle forze dell’ordine presenti sul territorio quali Questure, Stazioni CC, ecc.). La denuncia può essere sottoscritta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, investito con una procura che può essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l’oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia. In relazione a taluni reati (quali ad esempio le lesioni personali, la violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e gli atti persecutori ex art. 612 bis c.p.p.) la procedibilità è subordinata alla presentazione di una querela, ossia una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La querela può essere presentata alle stesse autorità alle quali è presentata la denuncia o ad un agente consolare all’estero, e, con sottoscrizione autenticata, può anche essere spedita in piego raccomandato o recapitata da un incaricato. Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi dalla conoscenza del fatto – reato, o, nei casi dei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater e 612 bis c.p., di sei mesi dalla conoscenza del fatto. La persona offesa, sia nel corso delle indagini che nel processo, può presentare memorie ed indicare elementi di prova. Ha diritto di ricevere comunicazione della data, del luogo del processo e dell’imputazione e, ove costituita parte civile, ha diritto di ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze;
- La persona offesa può, previa richiesta, ricevere le comunicazioni in ordine alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) e ricevere l’avviso relativo alla richiesta da parte del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari;
- La persona offesa può, previa richiesta, ricevere l’avviso in ordine alla presentazione da parte del P.M. della richiesta di archiviazione del procedimento con facoltà, entro dieci giorni dalla comunicazione, di presentare un atto di opposizione nella segreteria del P.M. con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; in caso di delitti commessi con violenza alla persona tale avviso è comunque dovuto anche senza previa richiesta, ed il termine dell'opposizione è di giorni venti;
- La persona offesa ha facoltà di nominare un difensore che potrà fornire ogni opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall’ordinamento (art. 76 D.P.R. 115/02). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.p. la P.O., su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza limiti di reddito;
- La P.O. che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta ed ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell’attestazione della ricezione della denuncia o della querela; parimenti deve essere nominato un interprete quando la stessa debba essere sentita dall’autorità procedente o intenda partecipare all’udienza e ne abbia fatto richiesta; ancora, la predetta P.O. ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengano informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti;
- La P.O. ha facoltà di richiedere l’adozione di misure cautelari personali a carico dell’indagato ed a sua tutela, e, limitatamente ai delitti commessi con violenza alla persona, ha diritto di essere informata della revoca e della modifica delle misure cautelari personali applicate a carico dell’indagato nonché, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di ricevere comunicazione immediata dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti pericolo concreto di un danno per l’autore del reato; ha diritto di ricevere avviso dell’applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti;può segnalare l’esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti figurare in atti ostensibili all’indagato e, nominando un difensore, sarà automaticamente considerata domiciliata presso lo stesso per le notifiche e comunicazioni del procedimento;
- l’ordinamento prevede la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D.L.vo 286/1998);
- La P.O. può contestare eventuali violazioni dei propri diritti presentando memorie all’autorità procedente;
- La P.O. può richiedere informazioni sullo stato del procedimento all’autorità procedente (Procura della Repubblica, Tribunale) o alla Polizia Giudiziaria, personalmente o per il tramite di un difensore;
- nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale (le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate);
- la P.O. può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato, anche a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, a mezzo di un difensore;
- per i reati perseguibili a querela di parte il procedimento potrà essere definito con la remissione di querela, ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p. e del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. commesso mediante minacce reiterate con armi per i quali la querela è irrevocabile; se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del Giudice di Pace il procedimento può essere definito favorendo, su impulso del giudice, la conciliazione fra le parti e dunque la remissione della querela, anche mediante un’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio;
- nei casi in cui può essere applicata la sospensione del procedimento con messa alla prova con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova nonché nei procedimenti per reati ai quali è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la P.O. ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie;
- sul territorio di competenza di questa Procura sono presenti le strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali; in particolare si rappresenta che:
- per informazioni le vittime di violenza e di stalking possono contattare il numero telefonico (h 24) 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità, e che sul sito www.pariopportunita.gov.it/ di detto dipartimento sono anche indicati i numeri utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e “contro le “mutilazioni degli organi genitali femminili”;
- per informazioni sulle strutture sanitarie potranno accedere al sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ .
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